(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullitą derivante dalla omessa pubblicitą straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilitą entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto) se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.