(massima n. 2)
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine per l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. avverso l'offerta di aumento di sesto decorre, per l'aggiudicatario provvisorio, dalla data in cui è stato personalmente avvisato dell'offerta più alta ed invitato a partecipare alla nuova gara, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.