(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, con l'ordinanza che dispone l'incanto a norma dell'art. 576 c.p.c., venga prescritta una forma di pubblicità straordinaria, secondo la previsione dell'art. 490 ultimo comma c.p.c., la mancanza od irregolarità di tale pubblicità, riguardando un atto strutturale di una fase del processo esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, determina la nullità di quest'ultimo provvedimento, e, ove fatta tempestivamente valere dall'interessato con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. — prima della pronuncia del decreto di trasferimento — avverso tale aggiudicazione, comporta di conseguenza anche la nullità del decreto stesso, con effetti anche nei confronti dell'acquirente (non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2929 c.c.).