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Articolo 577 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Indivisibilità dei fondi

Dispositivo dell'art. 577 Codice di procedura civile

La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce una unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione (1).

Note

(1) La disposizione in esame si ricollegava al disposto dell'art. 846 c.c., abrogato dal d.lgs. 99/2004, il quale disciplinava la c.d. minima unità colturale. Il d.lgs. ha completato il processo di modernizzazione del settore agricolo, introducendo la nozione di compendio unico, inteso come l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE numeri 1257 e 1260 del 1999 e ss.mm..

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 577 Codice di procedura civile

Due sono i casi in cui non è possibile frazionare il bene in lotti:
  1. se l'immobile costituisce una unità colturale;
  2. se il frazionamento potrebbe impedire la razionale coltivazione.

Entrambe le ipotesi si riferiscono al concetto di minima unità culturale, di cui è espressione l’art. 846 del c.c., finalizzato ad individuare la estensione minima di un fondo idonea ad una razionale ed efficiente coltivazione agricola.

Massime relative all'art. 577 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5947/1996

L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 c.c., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 c.p.c. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definitiva unità colturale e contiene, perciò, un minus rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 c.c.).

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