(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata, il termine che a norma dell'art. 576 n. 4 c.p.c., deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicitą e l'incanto ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non influisce sulla validitą della vendita che abbia avuto luogo nel giorno fissato dal giudice dell'esecuzione.