(massima n. 1)
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutivitā della decisione della commissione non č di per sč sospesa, nč essa puō essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale per disparitā di trattamento rispetto alla possibilitā di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che č norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa.