(massima n. 1)
La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimitą e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerą la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, č inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento - assunto in sede di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione - di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso č destinato ad essere assorbito all'esito del giudizio di legittimitą in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrą essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.