(massima n. 1)
La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.