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Articolo 205 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

Dispositivo dell'art. 205 Codice di procedura penale

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato(1).

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti(2).

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [213] o di confronto [211] o per altra necessità.

Note

(1) Trattasi di regola tassativa, a cui non sono previste eccezioni.
(2) La testimonianza può essere assunta in tali modalità solo a fronte di un'espressa richiesta, giustificata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui predisposto una disciplina peculiare per il caso in cui l'ufficio di testimone venga assunto dal Presidente della Repubblica e dai grandi ufficiali dello Stato, scelta legislativa giustificata dal ruolo assunto da tali soggetti all'interno dell'ordinamento.

Spiegazione dell'art. 205 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina la particolare ipotesi in cui la testimonianza debba essere resa dal Presidente della Repubblica, di uno dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte Costituzionale.

Si ricorda qui che la testimonianza appartiene ai mezzi di prova, caratterizzati dal fatto che offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione. I mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.

Essa va assunta nella sede in cui il Presidente della Repubblica esercita la funzione di Capo dello Stato (Palazzo del Quirinale) oppure, con riguardo agli altri soggetti elencati, nella sede in cui esercitano i loro uffici. Come espressamente previsto dalla norma, le deroghe di cui sopra sono applicate per permettere la continuità e la regolarità delle funzioni svolte.

Per tutti i soggetti eccettuato il Presidente della Repubblica, tuttavia, se il giudice ritiene indispensabile la comparizione personale, si procede mediante ordinaria convocazione nelle ipotesi in cui si debba procedere a ricognizione o confronto o per altre necessità.

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