(massima n. 3)
L'art. 203 cod. proc. civ. é applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, stante il rinvio operato dall'art. 311 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; tuttavia, in tal caso, il giudice delegato per l'assunzione delle prove non può che essere il giudice di pace e non il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere assunta, sia perché l'indicazione "giudice istruttore" contenuta nel citato art. 203 cod. proc. civ. pone riferimento non ad un ufficio giudiziario ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado, sia perchè la norma discorre di "giudice istruttore" non solo in relazione al giudice delegato ma anche a quello delegante, sia, infine, perché militano a favore di tale interpretazione ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, consentendosi in tal modo l'assunzione della prova da parte di un giudice di pari competenza di quello delegante e sottoposto alle medesime regole processuali. (Rigetta, Giud. pace Francavilla Fontana, 10 Novembre 2004).