(massima n. 1)
Il potere di prorogare il termine per l'assunzione di una prova delegata ha natura discrezionale, sicché sono irrilevanti i motivi in base ai quali tale potere viene esercitato, salva la necessità che la proroga sia stata chiesta prima della scadenza del termine, in ossequio alla regola generale prevista dall'art. 154 c.p.c. (Nella specie, era stata dedotta la nullità della proroga, poiché essa sarebbe stata richiesta allegando una nullità — della prima assunzione della prova testimoniale non preceduta da valida notifica al difensore del provvedimento pretorile di fissazione della prova — non deducibile dalla parte che vi aveva dato causa).