(massima n. 2)
La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata. E, se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forma di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore a lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.