Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa (1).
Note
(1)
Il giudice risolve le questioni attinenti all'assunzione della prova con ordinanza revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa ai sensi dell'art. 177 del c.p.c. e dal collegio (v. 178).
L'ordinanza emessa dal giudice delegato (art. 203 del c.p.c.) può essere revocata o modificata anche dal giudice istruttore delegante e dal collegio.
Se l'assunzione della prova avviene all'estero (art. 204 del c.p.c.), le questioni incidentali vanno risolte secondo la lex loci e non rilevano nel giudizio italiano a meno che esse non comportino per la legge straniera una ipotesi di nullità.
L'ordinanza emessa dal giudice delegato (art. 203 del c.p.c.) può essere revocata o modificata anche dal giudice istruttore delegante e dal collegio.
Se l'assunzione della prova avviene all'estero (art. 204 del c.p.c.), le questioni incidentali vanno risolte secondo la lex loci e non rilevano nel giudizio italiano a meno che esse non comportino per la legge straniera una ipotesi di nullità.