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Articolo 205 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Dispositivo dell'art. 205 Codice di procedura civile

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa (1).

Note

(1) Il giudice risolve le questioni attinenti all'assunzione della prova con ordinanza revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa ai sensi dell'art. 177 del c.p.c. e dal collegio (v. 178).
L'ordinanza emessa dal giudice delegato (art. 203 del c.p.c.) può essere revocata o modificata anche dal giudice istruttore delegante e dal collegio.
Se l'assunzione della prova avviene all'estero (art. 204 del c.p.c.), le questioni incidentali vanno risolte secondo la lex loci e non rilevano nel giudizio italiano a meno che esse non comportino per la legge straniera una ipotesi di nullità.

Ratio Legis

Il nostro ordinamento attribuisce al soggetto che procede all'assunzione dei mezzi di prova anche il potere di risolvere questioni attinenti all'assunzione stessa, come la capacità dei testimoni, eventuali eccezioni di decadenza, e così via.

Spiegazione dell'art. 205 Codice di procedura civile

Il giudice, a cui spetta la direzione del giudizio, ha amplissimi poteri ordinatori fra i quali il potere, che trova il proprio fondamento nell’art. 175 del c.p.c., di pronunciarsi con ordinanza su tutte le questioni che possono sorgere nel corso dell'assunzione dei mezzi di prova.

Il legislatore ha, probabilmente, scelto la forma della ordinanza per soddisfare l'esigenza primaria di assicurare semplicità e flessibilità alla fase dell'acquisizione probatoria.
Tale forma va rispettata a prescindere dal fatto che il giudice che procede all'assunzione sia quello avanti al quale pende il processo di cognizione oppure sia un giudice delegato ex art. 203 del c.p.c. o rogato ex art. 204 del c.p.c. o perfino un console.

L'ordinanza prevista da questa norma è, per sua natura, incapace di influire sulla decisione finale di merito, in quanto non è altro che provvedimento interno alla fase istruttoria, con efficacia limitata e provvisoria.
Essa assume il ruolo di provvedimento strumentale, provvisorio e delibativo, soggetto alla disciplina fissata dagli artt. 176 e ss. C.p.c.

Qualora l'ordinanza sia stata pronunciata da un giudice delegato o rogato, solo il giudice delegante avrà facoltà di modifica e revoca; quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, può anche disporre la rinnovazione dell'assunzione, e ciò al fine di ottenere chiarimenti e precisazioni ovvero correggere eventuali irregolarità.
L’art. 154 del c.p.c. sancisce un solo limite alla facoltà di revoca o modifica, costituito dalla impossibilità di riaprire termini già esauriti nonché dalle preclusioni derivanti dal formarsi di situazioni di diritto sostanziale a favore di una delle parti.

Se l'ordinanza viene pronunciata in udienza si presume conosciuta dalle parti, mentre se viene pronunciata fuori udienza, a scioglimento di una riserva, occorre che sia comunicata alle stesse parti dal cancelliere entro tre giorni dalla sua emanazione.

Massime relative all'art. 205 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14349/2004

In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.

Cass. civ. n. 7751/1992

A norma dell'art. 205 c.p.c. applicabile anche ai giudizi davanti al conciliatore ai sensi dell'art. 311 stesso codice, gli incidenti che sorgono durante l'assunzione dei mezzi di prova debbono essere sottoposti alla decisione del giudice in detta sede. La questione non può quindi farsi valere per la prima volta con il ricorso per cassazione.

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