(massima n. 1)
In caso di esame congiunto di una questione pregiudiziale (quale č quella relativa all'integritā del contraddittorio) con il merito della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 187 c.p.c., la pronuncia č unica, talché se essa č impugnata, sia pure soltanto nel merito, non passa in giudicato e non si verifica preclusione al riesame ex officio, in sede di impugnazione, della pregiudiziale.