Secondo quanto stabilito dalla norma in esame nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, la
competenza a decidere sulla
querela di falso spettava al collegio, mentre il
giudice istruttore, in funzione di giudice unico, rimaneva competente sulla decisione di merito (veniva sostanzialmente espressa una riserva di collegialità limitatamente ai poteri decisori).
Nel momento in cui veniva completata la fase probatoria, il giudice istruttore rimetteva la causa sulla querela di falso al collegio per la decisione, ed in tal caso si poteva:
a) proseguire, su istanza di parte, nella trattazione delle domande suscettibili di decisione, a prescindere dalla
impugnazione del
documento per falso;
b) sospendere l'intero procedimento fin quando il collegio non si sarebbe pronunciato sulla querela di falso;
c) rimettere al collegio la causa per intero, compreso il merito.
La Riforma Cartabia ha modificato questa norma prevedendo al primo comma che la decisione sulla querela di falso non debba essere assunta dal collegio, ma dal Tribunale in composizione monocratica.
Al secondo comma, poi, sono stati inseriti i necessari adattamenti di coordinamento.
Alcuni autori hanno affermato che la pronuncia sul giudizio incidentale di falso debba considerarsi come una sentenza non definitiva rispetto alla domanda dipendente dal documento impugnato, mentre altri autori hanno qualificato questa pronuncia come sentenza definitiva.
La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere come definitiva la sentenza che pronuncia sul giudizio incidentale di falso, in quanto il carattere incidentale della querela esaurisce la propria rilevanza nella fase dell'ammissibilità.
Si ritiene, inoltre, che tale sentenza, in quanto ha ad oggetto l'accertamento relativo alla verità o falsità del documento, sia efficace per tutti, ma che la sua autorità di giudicato debba intendersi limitata alle sole parti; ciò comporta che, qualora un terzo risulti titolare di un diritto pregiudicato dalla sentenza stessa, gli sarà consentito impugnarla sia mediante lo strumento dell'
opposizione di terzo di cui all’
art. 404 del c.p.c., sia dimostrando, in qualunque sede, l'ingiustizia della
sentenza.