(massima n. 1)
In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso č investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.