(massima n. 1)
Nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un'udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente richiesto la fissazione.