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Articolo 781 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione del decreto di nomina

Dispositivo dell'art. 781 Codice di procedura civile

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente (1) è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere (2), nel termine stabilito nello stesso decreto.

Note

(1) Nel caso in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e non si trova nel possesso dei beni, il giudice del circondario in cui si è aperta la successione è competente per la nomina del curatore dell'eredità giacente. Si tratta di competenza funzionale che, pertanto, è inderogabile. Sono legittimati attivi le persone interessate, cioè tutti coloro ai quali interessa la conservazione dei beni ereditari, nonché coloro che hanno interesse alla individuazione di un legittimato passivo contro il quale proporre le azioni come ad esempio creditori, legatari, titolari di diritti reali sull'asse. Il procedimento può essere iniziato anche dallo stesso giudice d'ufficio.
(2) Il decreto di nomina è soggetto a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale in quanto l'art. 742 bis del c.p.c. estende la disciplina degli artt.737 e ss a tutti i procedimenti camerali. Inoltre, è un provvedimento revocabile e modificabile in ogni tempo ma non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Spiegazione dell'art. 781 Codice di procedura civile

Gli artt. 528 e ss. c.c. si occupano della c.d. eredità giacente, espressione con la quale ci si intende riferire a quel particolare sistema di amministrazione del patrimonio ereditario privo di un titolare.
Se il chiamato non si trova nel possesso dei beni ereditari e non ha ancora accettato l'eredità, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione può provvedere, sia d’ufficio che su istanza di ogni interessato, alla nomina con decreto di un curatore dell'eredità giacente.

Sono soggetti interessati tutti coloro che vantano un interesse immediato ed attuale alla conservazione del patrimonio e questi coincidono con gli stessi soggetti che, ex art. 769 del c.p.c., hanno diritto a chiedere la redazione dell'inventario ovvero con coloro che, volendo avanzare pretese sui beni ereditari, hanno l'esigenza di un legittimo contraddittore che rappresenti l'eredità.
La nomina del curatore risponde, sostanzialmente, all’esigenza di garantire l'amministrazione dei beni ereditari evitandone una dispersione, ciò che avrebbe ripercussioni negative in danno dell'erede e di eventuali creditori del defunto.

Il decreto di nomina secondo alcuni deve essere motivato, mentre secondo altri la motivazione non è necessaria in conformità a quanto disposto dall'art. 135 del c.p.c..
Tale decreto, a cura del cancelliere, deve essere pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, iscritto nel registro delle successioni e notificato al curatore designato entro il termine stabilito nel medesimo decreto (si tratta di formalità necessarie affinché il decreto acquisti efficacia).

Contro il decreto di nomina è ammesso il reclamo ex art. 739 del c.p.c. e se ne ammette anche la revoca su richiesta delle parti.
Legittimati alla proposizione del reclamo sono i soggetti sui quali ricadono gli effetti della pronuncia impugnata; il termine a quo per la proposizione del reclamo decorre dal momento della notificazione o comunicazione del decreto di nomina alle parti del procedimento.

Prima di assumere le sue funzioni, il curatore deve prestare giuramento al tribunale di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità (cfr. art. 193 delle disp. att. c.p.c..)
Nell'esecuzione degli obblighi che la legge gli indica e nell'espletamento dei compiti che l'autorità giudiziaria gli affida egli diviene titolare di un ufficio di diritto privato e può essere inquadrato tra i c.d. ausiliari del giudice di cui all’art. 68 del c.p.c..

Massime relative all'art. 781 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5082/2006

Il curatore dell'ereditą giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'ereditą, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'ereditą e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'ereditą medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione č affetto da nullitą, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichč, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'ereditą anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'ereditą giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'ereditą e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'ereditą giacente).

Cass. civ. n. 4433/1985

Il principio del contraddittorio, dettato dall'art. 101 c.p.c., č applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, l'istanza del curatore dell'ereditą giacente, diretta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, dev'essere proposta nei confronti degli aventi diritto all'ereditą, con la conseguenza che sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio in difetto del detto contraddittorio sono affetti da nullitą senza che possa rilevare la conoscenza che di quell'istanza i soggetti controinteressati possano, in linea di fatto, aver avuto aliunde.

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