Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente (1) è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere (2), nel termine stabilito nello stesso decreto.
Note
(1)
Nel caso in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e non si trova nel possesso dei beni, il giudice del circondario in cui si è aperta la successione è competente per la nomina del curatore dell'eredità giacente. Si tratta di competenza funzionale che, pertanto, è inderogabile. Sono legittimati attivi le persone interessate, cioè tutti coloro ai quali interessa la conservazione dei beni ereditari, nonché coloro che hanno interesse alla individuazione di un legittimato passivo contro il quale proporre le azioni come ad esempio creditori, legatari, titolari di diritti reali sull'asse. Il procedimento può essere iniziato anche dallo stesso giudice d'ufficio.
(2)
Il decreto di nomina è soggetto a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale in quanto l'art. 742 bis del c.p.c. estende la disciplina degli artt.737 e ss a tutti i procedimenti camerali. Inoltre, è un provvedimento revocabile e modificabile in ogni tempo ma non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..