(massima n. 1)
Il curatore dell'ereditą giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'ereditą, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'ereditą e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'ereditą medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione č affetto da nullitą, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichč, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'ereditą anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'ereditą giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'ereditą e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'ereditą giacente).