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Articolo 777 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Applicabilitā delle norme agli altri casi d'inventario

Dispositivo dell'art. 777 Codice di procedura civile

Le disposizioni contenute in questa sezione (1) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge (2), salve le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l'inventario dei beni dei minori [c.c. 362 ss.] (3).

Note

(1) La norma in esame fa sì che l'ambito di applicazione degli artt. 769-777 si estenda a tutte le ipotesi in cui si debba procedere all'inventario dei beni al fine di accertarne l'esistenza ed il loro valore.
(2) Diverse sono le ipotesi in cui la legge ordina l'inventario, come ad esempio nel caso di: immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (52 c.c.), immissione nel possesso dei beni del presunto morto (64 c.c.); successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza (70 c.c.) o della quale è stata dichiarata la morte presunta (72); accettazione con beneficio d'inventario (484 c.c. e ss.); usufrutto (1002 c.c.), esercizio di attività commerciale (2217 c.c.); scioglimento di società (2277 e 2452 c.c.); usufrutto d'azienda (2561); adozione in casi particolari (art. 49, l. 4-5-1983, n. 184). Inoltre, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito, le norme del presente capo si applicano anche agli inventari (in materia successoria) relativi al contenuto delle cassette di sicurezza redatti dal notaio pur discutendosi se, in questi casi, sia o meno necessaria la preventiva designazione e delega dell'autorità giudiziaria. Infine, si precisa che la disciplina in esame si applica anche all'inventario dei beni del fallito e del debitore ammesso al concordato preventivo, con le opportune variazioni contenute nella legge fallimentare (artt. 87 e 172, l. 16-3-1942, n. 267).
(3) Si precise che per la redazione dell'inventario dei beni del minore da parte del tutore sono previste particolari formalità come ad esempio la necessaria presenza di due testimoni accanto all'obbligo del tutore di assicurare con giuramento la sincerità dell'inventario. Tale maggiore rigore formale garantisce la rispondenza al vero e la completezza, esigenza comune a tutte le ipotesi di inventario, ma ancor più sentita per la tutela tenuto conto delle finalità di questo istituto (art. 754 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 777 Codice di procedura civile

Al pari di quanto previsto per il procedimento di apposizione dei sigilli, anche le disposizioni relative alla redazione dell'inventario hanno portata generale e residuale, in quanto ad esse è possibile fare ricorso tutte le volte in cui la legge dispone l'opportunità della redazione di un inventario.
In particolare, le norme di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c. trovano applicazione per gli inventari da redigere in tutte le ipotesi di amministrazione di beni altrui, quali, a titolo esemplificativo, l'immissione nel possesso dei beni dell'assente o del morto presunto (si vedano artt. 52 e 64 c.c.), ovvero nel caso dell’usufruttuario (il quale ha l'obbligo di redigere l'inventario dei beni di cui riceve l’usufrutto previo avviso al proprietario ai sensi del comma 2 dell’art. 1002 del c.c.).

Le ipotesi di maggior rilievo, comunque, sono quelle di cui agli artt. 362 e ss. c.c., relativi all'inventario dei beni del minore, per le quali il codice civile detta una speciale disciplina che prevale su quella generale contenuta nel codice di rito (in tali ipotesi, l'intento di tutelare gli interessi del minore richiede un maggior rigore formale).

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