Le disposizioni contenute in questa sezione (1) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge (2), salve le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l'inventario dei beni dei minori [c.c. 362 ss.] (3).
Note
(1)
La norma in esame fa sì che l'ambito di applicazione degli artt. 769-777 si estenda a tutte le ipotesi in cui si debba procedere all'inventario dei beni al fine di accertarne l'esistenza ed il loro valore.
(2)
Diverse sono le ipotesi in cui la legge ordina l'inventario, come ad esempio nel caso di: immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (52 c.c.), immissione nel possesso dei beni del presunto morto (64 c.c.); successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza (70 c.c.) o della quale è stata dichiarata la morte presunta (72); accettazione con beneficio d'inventario (484 c.c. e ss.); usufrutto (1002 c.c.), esercizio di attività commerciale (2217 c.c.); scioglimento di società (2277 e 2452 c.c.); usufrutto d'azienda (2561); adozione in casi particolari (art. 49, l. 4-5-1983, n. 184). Inoltre, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito, le norme del presente capo si applicano anche agli inventari (in materia successoria) relativi al contenuto delle cassette di sicurezza redatti dal notaio pur discutendosi se, in questi casi, sia o meno necessaria la preventiva designazione e delega dell'autorità giudiziaria. Infine, si precisa che la disciplina in esame si applica anche all'inventario dei beni del fallito e del debitore ammesso al concordato preventivo, con le opportune variazioni contenute nella legge fallimentare (artt. 87 e 172, l. 16-3-1942, n. 267).
(3)
Si precise che per la redazione dell'inventario dei beni del minore da parte del tutore sono previste particolari formalità come ad esempio la necessaria presenza di due testimoni accanto all'obbligo del tutore di assicurare con giuramento la sincerità dell'inventario. Tale maggiore rigore formale garantisce la rispondenza al vero e la completezza, esigenza comune a tutte le ipotesi di inventario, ma ancor più sentita per la tutela tenuto conto delle finalità di questo istituto (art. 754 del c.p.c.).