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Articolo 64 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Immissione nel possesso e inventario

Dispositivo dell'art. 64 Codice Civile

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [50], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [730 c.p.c.].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.].

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta [58] nei casi indicati dall'articolo 60.

Spiegazione dell'art. 64 Codice Civile

Con la sentenza di cui all'art. 58 c.c. si producono gli stessi effetti della morte accertata, e si determina una vera e propria successione mortis causa (artt. 456 e ss. c.c.) che si apre al momento in cui viene fatta risalire la morte presunta; gli eredi o aventi diritto conseguiranno pertanto il pieno possesso dei beni loro spettanti.
Coloro che, a seguito della dichiarazione di morte presunta, non seguita da temporanea immissione nel possesso dei beni, prendono possesso dei ridetti beni dovranno formare l'inventario degli stessi, a tutela del presunto morto che ben potrebbe tornare se ancora in vita, nonché a tutela degli stessi eredi qualora diversi dagli immessi nel possesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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