Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [50], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [730 c.p.c.].
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.].
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta [58] nei casi indicati dall'articolo 60.