(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
71 Sono stati modificati dal lato formale, in conformità alle proposte pervenute, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art. 52. Riguardo all'
art. 53 del c.c. è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore, discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poiché gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine "discendenti" sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Si è perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.