La norma in commento prevede degli obblighi a carico degli
amministratori e dei
liquidatori, il cui adempimento segna l’avvicendamento dei secondi ai primi.
In primo luogo, è previsto che siano gli amministratori a dover consegnare ai liquidatori nominati i
beni della società e i
documenti che pertengono alla gestione. Con il termine “documenti” il legislatore si riferisce generalmente al
libro sociale, nonostante la società semplice non sia obbligata alla sua tenuta. In aggiunta, gli amministratori devono redigere e trasmettere un’
integrazione aggiornata del rendiconto che esponga le operazioni compiute nel periodo seguente all’approvazione dell’ultimo rendiconto, nonché i risultati economici delle stesse.
Infine, liquidatori e amministratori sono tenuti a
collaborare in occasione della redazione dell’
inventario dei beni, dal quale deve risultare la complessiva
situazione patrimoniale della società, valutata però secondo la
prospettiva della liquidazione dell’impresa, non del suo funzionamento.