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Articolo 771 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

Dispositivo dell'art. 771 Codice di procedura civile

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

  1. 1) il coniuge superstite;
  2. 2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.];
  3. 3) l'esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588];
  4. 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] (1)(2).

Note

(1) La norma deve essere letta in relazione al disposto di cui all'art. 764 in base al quale chiunque vi abbia interesse può fare opposizione nel caso sia fatta istanza di rimozione dei sigilli. Tra i legittimati all'opposizione vi sono anche i creditori dell'eredità che potrebbero veder ridotta la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario (e quindi subire un danno) nel caso in cui, rimossi i sigilli, i beni fossero sottratti o alterati.
(2) Si precisa che l'inventario è volto a documentare l'esistenza di determinati beni, in vista di una loro successiva utilizzazione o restituzione e che secondo autorevole dottrina la sua formazione potrebbe, quindi, anche essere utilizzata a danno di alcune persone. Pertanto, tutti gli interessati a seconda dei casi in cui questo sia richiesto hanno diritto di assistere all'inventario (ad es. inventario nella tutela, nell'usufrutto etc.).

Spiegazione dell'art. 771 Codice di procedura civile

Alla redazione dell'inventario hanno diritto di assistere il coniuge superstite, gli eredi legittimi (in assenza di un testamento), l'esecutore testamentario, gli eredi testamentari e i legatari, i creditori e, in generale, gli interessati che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
In particolare si ricorda che ex art. 764 del c.p.c., ci si può opporre alla rimozione dei sigilli mediante inserzione delle dichiarazioni di opposizione nello stesso processo verbale di apposizione dei sigilli ovvero con ricorso al giudice.

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Consulenze legali
relative all'articolo 771 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. A. chiede
giovedì 04/04/2024
“Eredi hanno chiesto beneficio d’inventario
Il perito deve venire a casa del 5 erede per valutazione ma la sera prima l’avvocato del 5 erede contatta notaio or sapere se tutto è a posto. In questa occasione gli viene detto che le 4 eredi non hanno intenzione di essere presenti e neanche hanno delegato altri. Chiedono spostamento di una settima per nuovo appuntamento?
Tutto questo è lecito?
Grazie”
Consulenza legale i 10/04/2024
La competenza del notaio in tema di inventario, tra cui quello di eredità beneficiata, discende dall’art. 1 comma 2 n. 4b della Legge 16.02.1913 n. 89, nonché dagli artt 769 e ss. c.p.c.
E’ a queste norme, dunque, che occorre fare riferimento per rispondere a ciò che viene chiesto.
In particolare, va preso in esame il disposto di cui agli artt. 771 e 772 c.p.c, la prima delle quali individua le persone che hanno diritto di assistere all’inventario, mentre la seconda disciplina l’avviso dell’inizio delle operazioni di inventario.

Tra le persone che hanno diritto di assistere all’inventario il n. 2 dell’art. 771 c.c. indica, com’è ovvio, i presunti eredi legittimi (in forza di tale norma, dunque, gli altri quattro eredi hanno diritto di partecipare alle operazioni).
Per consentire a tali soggetti di esercitare il loro diritto di assistere all’inventario, il successivo art. 772 del c.p.c. pone a carico del pubblico ufficiale incaricato di procedere a tali operazioni l’obbligo di dare ai medesimi avviso, con un anticipo di almeno tre giorni, del luogo, giorno ed ora in cui si darà inizio alle operazioni.
Si tratta di un vero e proprio obbligo, come risulta chiaramente dall’espressione “deve” utilizzata dal legislatore nel primo comma della norma.

Tale obbligo non sussiste soltanto nel caso in cui i soggetti aventi diritto a parteciparvi non abbiano residenza o non abbiano eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all’inventario..
Per tali casi, tuttavia, dispone il secondo comma dello stesso art. 772 c.p.c. occorre che con decreto del giudice, emesso su istanza di chi ha richiesto l’inventario, sia nominato un notaio incaricato di rappresentarli e che quest’ultimo sia stato regolarmente avvertito, sempre con preavviso di almeno tre giorni (se l’ufficiale procedente è un notaio, il giudice dovrà ovviamente nominarne uno diverso per rappresentare tali soggetti).

Come può desumersi dall’analisi di tali norme, è soltanto dalla omissione dell’avviso di cui all’art. 772 c.p.c. che può farsi derivare la conseguenza della nullità dell’inventario, in quanto non si consentirebbe ai soggetti di cui all’art. 771 c.p.c. di esercitare il loro diritto di partecipare alle relative operazioni e di redigere l’inventario in contraddittorio con gli stessi.
Una volta adempiuto a tale obbligo, per gli aventi diritto rimane una mera facoltà quella di presenziare o meno all’inventario.

Ora, nel caso in esame, la circostanza che gli altri quattro eredi abbiano chiesto lo spostamento di una settimana per procedere alle operazioni di inventario deve intendersi quale manifestazione indiretta della volontà di esercitare il loro diritto di parteciparvi, con la conseguenza che corretta deve ritenersi la decisione del notaio di differire le suddette operazioni, onde far sì che il processo verbale che andrà a redigere non possa essere tacciato di nullità per omesso rispetto del principio del contraddittorio, quale discendente dalle norme sopra esaminate.


Anonimo chiede
lunedì 06/06/2022 - Emilia-Romagna
“Per partecipare alle operazioni di inventario, nell’ambito degli accertamenti connessi ad una accettazione di eredità con beneficio di inventario, tenute da un Cancelliere o da un Notaio, nella necessità di dover delegare un professionista, nella fattispecie un ingegnere iscritto all’albo, in sostituzione di un erede impossibilitato, è possibile far intervenire il delegato munito di semplice procura corredata di copia della carta di identità del delegante o risulta necessario dotarlo di procura notarile (speciale o generale)?”
Consulenza legale i 12/06/2022
La disciplina dell’inventario è contenuta agli artt. 769 e ss. c.p.c.
Per meglio comprendere le risposte che verranno date ai quesiti posti, si reputa opportuno fornire alcuni cenni preliminari sull’istituto giuridico dell’inventario in generale e di quello di eredità in particolare.
Con l’espressione “inventario” si indica in termini generali un complesso di atti aventi la funzione di accertare la composizione di un patrimonio e consistente nell’individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio si compone, nonché nella contestuale elencazione di esse in un apposito documento, definito appunto “processo verbale di inventario”.
Sotto il profilo della sua natura giuridica, l’inventario può essere contestualmente considerato come atto, come documento e come attività procedimento; quest’ultimo, poi, si compone essenzialmente di due fasi:
1. la prima volta ad ottenere il provvedimento che autorizza l’inventario (questa inizia con la proposizione della relativa istanza al competente Tribunale e si conclude con l’emissione del conseguente provvedimento);
2. la seconda diretta a dare esecuzione al provvedimento che autorizza la redazione dell’inventario da parte del cancelliere del Tribunale o del notaio nominato dal giudice o designato dal testatore.

Proprio con riferimento a questa seconda fase si ritiene che tanto il cancelliere quanto il notaio (quest’ultimo nello svolgimento dell’attività di inventariazione delegatagli dal giudice e che trova un suo espresso fondamento normativo all’art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) della legge notarile) operino quali ausiliari del giudice, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 68 del c.p.c..

La modifica che, per effetto della Legge n. 10 del 17.02.2012, è stata apportata all’art. 769 c.p.c., ed a seguito della quale, tra l’altro, è stato aggiunto un quarto comma a tale norma, si ritiene che abbia voluto essenzialmente soddisfare l’esigenza di semplificare l’iter procedimentale di formazione dell’inventario sotto il profilo della individuazione del notaio destinato ad effettuarlo, sgravando al contempo l’autorità giudiziaria non solo dal compimento della più gravosa attività di inventario (in forza, appunto, della possibilità di delegarla ad un notaio), ma anche della prodromica e meno gravosa attività di individuazione e nomina del notaio che dovrà procedere allo svolgimento della stessa.

La suddetta riforma ha anche indotto la dottrina ad interrogarsi se con essa il legislatore abbia inteso creare una nuova categoria di inventario o se, piuttosto, non abbia voluto comunque inficiare la riconducibilità dello stesso in una delle due tradizionali categorie dell’inventario giudiziale e di quello stragiudiziale.
La convinzione che se ne è tratta è che il legislatore, con l’intervento in esame, abbia probabilmente inteso creare un terzo ed autonomo genere di inventario, che si potrebbe qualificare come inventario giudiziale volontario o non delegato.

In ogni caso, a prescindere dal suo esatto inquadramento giuridico, ciò che va evidenziato è che, anche nel caso di inventario redatto dal notaio senza preventiva designazione giudiziale, ci si trova pur sempre di fronte ad un’ipotesi di inventario redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio di una funzione che la legge espressamente gli attribuisce, cui va riconosciuta medesima efficacia probatoria dell’inventario redatto dal notaio delegato al compimento della suddetta attività da parte dell’autorità giudiziaria (in particolare esso fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, delle dichiarazioni a lui rese dai presenti, dell’esistenza dei beni e dei documenti inventariati e dell’esattezza della loro descrizione).

Ciò che con quanto fin qui detto si vuol intendere dire è che, tanto nel caso di inventario redatto dal cancelliere che da notaio (sia quest’ultimo nominato dal giudice o designato dal testatore ovvero, ancora, scelto di comune accordo delle parti), tali soggetti, entrambi operanti quali ausiliari del giudice, assumono la veste di pubblici ufficiali, il che comporta che, nello svolgimento dell’attività di inventariazione, dovrà necessariamente farsi applicazione tanto delle norme che disciplinano la loro professione quanto di quelle che attengono al processo civile in generale.
In particolare, entrambi non potranno omettere di osservare quanto espressamente disposto dall’art. 771 c.p.c. in ordine alle persone che hanno diritto di assistere all’inventario, con la seguente precisazione:
a) se la redazione dell’inventario viene affidata al cancelliere, vale quanto dettato dall’art. 77 del c.p.c., norma che fa espresso riferimento alla figura del procuratore generale o speciale per il compimento di atti in luogo del preponente, distinguendo il conferimento della rappresentanza sostanziale (quella in questo caso necessaria) dalla rappresentanza processuale.
Poiché la norma parla di procuratore e considerato che si tratta di intervenire, in luogo di uno dei soggetti legittimati, alla redazione di un atto pubblico (si è detto che l’inventario è al contempo atto, documento e attività procedimento), il rappresentante dell’assente non potrà non essere munito di procura speciale, conferita anch’essa nella forma dell’atto pubblico notarile.

b) se, invece, la redazione dell’inventario viene affidata ad un notaio (designato dal giudice, dal testatore o dalle parti), poiché l’inventario non perde in ogni caso la sua natura giudiziale (potendosi al più qualificare come inventario giudiziale volontario o non delegato, secondo quanto è stato osservato sopra), il professionista incaricato dovrà non soltanto osservare il precetto di cui al citato art. 77 c.p.c., ma anche le norme che riguardano la sua professione, ed in particolare quanto disposto dall’art. 49 della Legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89), norma che impone al notaio di accertare l’identità personale delle parti.
Pertanto, qualora dinanzi al notaio dovesse presentarsi un soggetto diverso da quelli espressamente indicati dal legislatore all’art. 771 c.p.c., l’unico modo che il notaio ha per ottemperare con assoluta certezza a quanto gli impone l’art. 49 della Legge notarile è quello di chiedere l’esibizione di una valida procura speciale, che autorizzi specificatamente la persona che interviene alla procedura di inventario a rappresentare colui o colei che non ha potuto presenziare a quelle operazioni.

Al di là delle norma sopra individuate, un’altra norma dalla quale si ritiene debba evincersi la necessità di esibire una valida procura speciale notarile (e non una semplice delega, pur se accompagnata da documento di identità del delegante e del delegato) è il secondo comma dell’art. 772 del c.p.c., il quale addirittura dispone che le persone che non hanno residenza o non hanno domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all’inventario, debbano necessariamente essere rappresentate da un notaio nominato con decreto dal giudice, e ciò per garantire il loro diritto al contraddittorio che può instaurarsi nel corso dell’inventario stesso.

Per quanto concerne, infine, i costi ed i tempi per il rilascio di una procura speciale notarile, può dirsi che i primi si aggirano intorno ai 700 euro (ovviamente per una maggiore precisione non può che rivolgersi ad un notaio di propria fiducia), mentre per i secondi non sono previsti tempi particolari, potendo essere redatta in pochissimo tempo, in quanto si tratta di un atto la cui redazione non comporta particolari difficoltà.

Tiziano B. chiede
venerdì 05/02/2016 - Veneto
“Chiedo se alla redazione dell'inventario debbano essere presenti i nipoti del de cuius, atteso che i fratelli sono deceduti, stante il fatto che si è in presenza di testamento che nomina unico erede la moglie. Non ci sono figli.”
Consulenza legale i 15/02/2016
Il codice di procedura civile dedica alcune disposizioni ai "procedimenti relativi all'apertura delle successioni" (Libro IV, titolo IV, artt. 747 ss c.p.c.). Tra di esse, gli artt. 769 ss c.p.c. riguardano il procedimento di formazione dell'inventario.

L'art. 771 c.p.c. indica i soggetti che hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario (i quali hanno diritto al relativo avviso ex art. 772 del c.p.c.), che sono:
"1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli
".

Dalla disposizioni sembra ricavarsi che tutte queste categorie debbano essere sempre presenti (ad. esempio il diritto alla presenza degli eredi legittimi non verrebbe meno per la presenza di eredi istituiti con testamento). A tale conclusione induce il fatto che la norma si limita a fare un elenco di categorie e non, ad esempio, un elenco in cui una categoria ne esclude un'altra. Inoltre, anche l'aggettivo "presunti" porta ad argomentare nel senso che il legislatore abbia inteso così includere proprio i soggetti che sarebbero eredi legittimi in assenza di testamento.
Dunque, sulla base di tale interpretazione della norma, si potrebbe ritenere che sussista sempre un diritto degli eredi legittimi ad essere presenti. Ciò sarebbe del resto conforme con la possibilità che, effettuato l'inventario, l'erede istituito scegliesse di rinunciare all'eredità e si aprisse, di conseguenza, la successione legittima.

Nel caso di specie, dunque, si può affermare che, sulla base dell'interpretazione letterale fornita, sussista il diritto ad essere presenti all'inventario anche in capo ai nipoti del de cuius. Essi, infatti, rientrano nel novero degli eredi legittimi ex art. 565 del c.c., in particolare in qualità di "altri parenti" (parentela di terzo grado).

Maria F. chiede
mercoledì 16/02/2011 - Emilia-Romagna

“Se la successione è stata fatta nel 1999, con inventario del tribunale, e un erede non è stato convocato, è vero che può essere invalidato l'inventario?”

Consulenza legale i 18/02/2011

Secondo la giurisprudenza di merito, è nullo l'inventario che, in un'eredità beneficiata, sia stato eseguito senza che uno degli eredi residenti fuori della circoscrizione del tribunale sia stato notiziato dell'inizio delle operazioni e senza che allo stesso sia stato nominato un notaio per rappresentarlo.

La nullità dell’inventario si traduce nel diritto dell’interessato di respingerne le risultanze senza dover proporre querela di falso.


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