Note
(1)
La norma deve essere letta in relazione al disposto di cui all'art.
764 in base al quale chiunque vi abbia interesse può fare opposizione nel caso sia fatta istanza di rimozione dei sigilli. Tra i legittimati all'opposizione vi sono anche i creditori dell'eredità che potrebbero veder ridotta la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario (e quindi subire un danno) nel caso in cui, rimossi i sigilli, i beni fossero sottratti o alterati.
(2)
Si precisa che l'inventario è volto a documentare l'esistenza di determinati beni, in vista di una loro successiva utilizzazione o restituzione e che secondo autorevole dottrina la sua formazione potrebbe, quindi, anche essere utilizzata a danno di alcune persone. Pertanto, tutti gli interessati a seconda dei casi in cui questo sia richiesto hanno diritto di assistere all'inventario (ad es. inventario nella tutela, nell'usufrutto etc.).