Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (1) (2) (3).
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (1) (2) (3).
Cass. civ. n. 13775/2007
Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge. (Rigetta, App. Messina, 17 Aprile 2002).Cass. civ. n. 4187/2004
Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.Cass. civ. n. 8679/1990
L'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L'anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all'art. 675 c.p.c.Cass. civ. n. 2672/1983
Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria.Cass. civ. n. 1998/1976
Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso «in loco» dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l'art. 677 c.p.c., nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna di rilascio, esclude l'obbligo di preavviso di cui all'art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.Cass. civ. n. 710/1971
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.Cass. civ. n. 3054/1962
L'ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l'esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L'esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell'art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Non è stato possibile eseguire il sequestro in quanto non si sapeva dove fossero depositati gli assegni da sequestrare. Nel frattempo sono scaduti i trenta giorni per l'esecuzione: è possibile richiedere al giudice la proroga per l'esecuzione del sequestro, ora che si sa dove sono?”
Ai sensi dell'art. 675 del c.p.c. il sequestro deve essere eseguito nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia.
La norma, tuttavia, non richiede che entro il termine sia conclusa l'esecuzione, bensì che essa sia avviata, ottenendo che l'ufficiale giudiziario compia e verbalizzi un primo accesso, con esito positivo o anche negativo, sul luogo in cui dovrebbe trovarsi il bene da sequestrare (Cass. civ. 11789/1993: "Per evitare la perdita di efficacia del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 675 c.p.c., è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di trenta giorni, e ciò anche se l'esito è infruttuoso, e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro. Ferma, dunque, la possibilità di compiere ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del termine, il sequestro non può però essere convalidato, per mancanza dell'oggetto materiale della cautela, qualora al momento della chiusura della fase istruttoria del giudizio di convalida non risulti ancora sequestrato alcun bene").
In ogni caso, è bene ricordare che il termine di cui all'art. 675 c.p.c. rientra nella categoria della perenzione: l'inutile scadenza dei trenta giorni non dà luogo né a prescrizione, né a decadenza, ed è sempre possibile riproporre l'istanza di sequestro (Cass. pen. 2835/2009, ad esempio, ben descrive la natura del termine in esame: "nel sequestro conservativo disciplinato dal c.p.c. la disposizione dell'art. 675 c.p.c., si spiega con il rilievo che la misura cautelare non ha più ragion d'essere se lo stesso creditore dimostra, con la propria inerzia, di non avervi più interesse").