(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge. (Rigetta, App. Messina, 17 Aprile 2002).