(massima n. 1)
L'ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l'esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L'esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell'art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.