Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale (1), previa ordinanza (2)di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale (1), previa ordinanza (2)di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.
Cass. civ. n. 4771/2019
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte.Cass. civ. n. 12394/2017
In tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, è ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il tribunale ordinario, definita la fase sommaria senza concedere l’ordinanza provvisoria di rilascio, anziché disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., accolga l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’intimato e rimetta impropriamente le parti ad altro giudice speciale o specializzato (nella specie, alla sezione specializzata agraria), trattandosi di pronuncia sulla competenza in senso tecnico e non meramente ordinatoria o provvisoria.Cass. civ. n. 12247/2013
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).Cass. civ. n. 11830/2013
È inammissibile, in relazione al divieto di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., il motivo di impugnazione con cui l'intimato di sfratto per morosità deduca il proprio difetto della qualità di conduttore a seguito di cessione d'azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile, senza che tale profilo attinente alla legittimazione passiva sostanziale fosse stato in precedenza contestato in primo grado, trattandosi di eccezione che presuppone l'accertamento in sede di gravame di un fatto impeditivo del tutto nuovo, in violazione del sistema delle preclusioni.Cass. civ. n. 11960/2010
Si ha domanda nuova quando gli elementi dedotti nel corso del giudizio comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, della "causa petendi", modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo, l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. Ne consegue che, proposta domanda di convalida della licenza per finita locazione, non costituisce domanda nuova quella avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di locazione per intervenuta sua scadenza, formulata all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., trattandosi in tal caso di mera specificazione dell'originaria richiesta.Cass. civ. n. 18686/2007
In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.Cass. civ. n. 15593/2007
L'opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione determina la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio ordinario di cognizione, volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, dovendo derivarne la decisione sul mantenimento o sulla risoluzione del contratto sottostante all'intimazione, senza che ciò comporti la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Conseguentemente, la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia rigettato la domanda dichiarando che la locazione principale era cessata prima dell'intimazione della licenza e che questa circostanza si ripercuoteva sul contratto di sublocazione, non viola il combinato disposto degli artt. 342 e 163, comma 2, n. 4, c.p.c.Cass. civ. n. 23908/2006
Nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una emendatio (quale, nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 c.p.c., una volta scaduti, però, i termini utili fissati con l'ordinanza di cui all'art. 426 dello stesso codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall'art. 420, comma primo, c.p.c., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Deve considerarsi, pertanto, inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata operata — con riferimento al giudizio locatizio a cognizione piena conseguente al superamento della fase speciale del procedimento per convalida — ai sensi dell'art. 426 c.p.c., attraverso l'integrazione dell'atto introduttivo, nel termine perentorio fissato dal giudice, e che non sia stata autorizzata a norma del citato art. 420 c.p.c., all'udienza di discussione. Tale inammissibilità — al pari, attesa la medesima ratio, di quella conseguente alla decadenza per inosservanza dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 414, n. 3, c.p.c., relativo alla determinazione dell'oggetto della domanda, e dell'onere accollato al convenuto dall'art. 416 dello stesso codice, con riferimento alla proposizione delle domande riconvenzionali — non è sanata dall'accettazione del contraddittorio ed è rilevabile d'ufficio, con la possibilità della sua deduzione per la prima volta anche in sede di legittimità.Cass. civ. n. 16116/2006
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'intimato, il quale può costituirsi personalmente nella fase sommaria al fine di opporsi alla convalida, può anche nominare un procuratore speciale, con lo specifico compito di manifestare la volontà del primo di opporsi, o non, alla convalida, oppure incaricare semplicemente un terzo (nuncius) di presentarsi all'udienza; questi, essendo privo di poteri rappresentativi, non è tuttavia legittimato ad opporsi alla convalida, pur essendo opportuno, in caso di opposizione, il rinvio della causa, per consentire all'intimato di comparire personalmente o di conferire procura. (Nella specie, in cui il difensore dell'intimato, non munito di procura speciale, s'era costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed eccependo l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola compromissoria, i giudici del merito avevano ritenuto la ritualità della costituzione e l'ammissibilità dell'eccezione, siccome riproposta dal difensore dell'intimato nella fase di cognizione ordinaria, non essendo in questa configurabile alcuna preclusione in proposito. La S.C., pur correggendo parzialmente la motivazione della corte di merito, ha confermato siffatte statuizioni ed ha rigettato il ricorso del locatore, il quale aveva dedotto l'illegittimità del diniego di convalida e del disposto mutamento del rito sommario, nonché la decadenza dell'intimato dalla facoltà di proporre l'eccezione di compromissione della causa per arbitri, per essersi tardivamente costituito solo nella fase ordinaria).Cass. civ. n. 23694/2004
Non sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice, adito con intimazione di sfratto per finita locazione, mutato il rito per l'opposizione dell'intimato (art. 667 c.p.c.), accoglie la domanda per finita locazione, dichiarando finita la locazione dopo l'instaurazione del giudizio perché la diversità tra le due fattispecie previste dall'art. 657 c.p.c. — intimazione di licenza per finita locazione, se il contratto non è ancora scaduto; di sfratto se è già scaduto — rileva soltanto se l'intimato non compare, o comparendo non si oppone (art. 663 c.p.c.), mentre se questi si oppone non si può più procedere alla convalida e si instaura un giudizio ordinario volto ad accertare se è fondata la domanda di rilascio, contenuta nell'istanza di intimazione.Cass. civ. n. 15021/2004
In tema di locazione, deve ritenersi che, con l'opposizione dell'intimato, il procedimento speciale per convalida di licenza o di sfratto si trasformi in un ordinario processo di cognizione (il tutto, pur sempre in seno ad un unico procedimento), introdotto con l'azione di condanna nella forma speciale della citazione, e destinato a svolgersi nella diversa fase della cognizione piena, con la conseguenza che le memorie integrative delle parti, pur risultando affatto inidonee a contenere domande nuove (la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanabile neppure in virtù dell'accettazione del contraddittorio sul punto, salvo il limite della formazione del giudicato), sono pur sempre idonee ad introdurre tutte le consentite modificazioni del petitum (vertendosi in tema di domande autodeterminate ), mercé l'allegazione di fatti secondari costitutivi del diritto o, comunque, la prospettazione di una diversa strategia difensiva. In tale contesto, in cui è parimenti consentito anche la rinuncia a far valere eccezioni o difese prospettate nella fase della convalida, non sussiste, peraltro, alcuna preclusione per l'operatività delle difese avanzate nel procedimento speciale di convalida nel caso in cui esse non vengano espressamente riproposte nel procedimento ordinario di cognizione, a meno che la parte interessata non vi abbia inequivocabilmente rinunciato.Cass. civ. n. 12288/2004
La procura speciale rilasciata ai fini di un procedimento per convalida di sfratto e non contenente alcuna limitazione abilita il procuratore a riassumere il giudizio a cognizione piena, atteso il carattere unitario dell'azione speciale di convalida e dell'azione ordinaria, nonché a richiedere in corso di causa una misura cautelare strumentale alla tutela del diritto azionato. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto anteriormente al 30 aprile 1995).Cass. civ. n. 7088/1994
Nel caso in cui, a seguito di opposizione alla intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, il processo debba proseguire davanti al giudice competente per valore (artt. 665-667 c.p.p.), l'intimato non ha alcun interesse a far valere la nullità della citazione originaria — salvo che gli effetti della invalidità non siano esauriti, nel senso che permanga un interesse reale e concreto della parte a farla valere — atteso che con la notificazione dell'atto di riassunzione, che ha tutti i requisiti di un atto di citazione, ha inizio il regolare svolgimento del giudizio di cognizione.Cass. civ. n. 5110/1994
L'atto di riassunzione della causa innanzi al tribunale, nullo perché notificato a un procuratore diverso da quello che aveva rappresentato la controparte nella fase pretorile del giudizio di convalida di sfratto in violazione delle norme di cui agli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c., non è idoneo a convertirsi in autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado quando risulti notificato in base alla procura rilasciata per l'atto iniziale del procedimento per convalida di sfratto, atteso che il procuratore è privo dello jus postulandi per il nuovo giudizio, senza che la conseguente inesistenza giuridica di tale atto, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale, possa ritenersi superata da notifica per il conferimento della procura per il giudizio di appello.Cass. civ. n. 8616/1990
In tema di procedimento di convalida di sfratto, la mancata riassunzione del giudizio, nel termine perentorio fissato dal pretore ai sensi dell'art. 667 c.p.c. non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la quale va considerata come convalida dello sfratto (o della licenza), atteso che ciò che si estingue è il giudizio sull'opposizione dell'intimato, non il giudizio sulla domanda dell'attore di risoluzione del contratto di locazione.Cass. civ. n. 2619/1990
In tema di procedimento di convalida di sfratto, emessa dal giudice ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ai sensi dell'art. 665 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 667 c.p.c., non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza quale effetto della estinzione del giudizio di merito, atteso che l'ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti (afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile, attuabile in via esecutiva) permangono fin a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando — in caso di estinzione di questo — al conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!