(massima n. 1)
Non sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice, adito con intimazione di sfratto per finita locazione, mutato il rito per l'opposizione dell'intimato (art. 667 c.p.c.), accoglie la domanda per finita locazione, dichiarando finita la locazione dopo l'instaurazione del giudizio perché la diversità tra le due fattispecie previste dall'art. 657 c.p.c. — intimazione di licenza per finita locazione, se il contratto non è ancora scaduto; di sfratto se è già scaduto — rileva soltanto se l'intimato non compare, o comparendo non si oppone (art. 663 c.p.c.), mentre se questi si oppone non si può più procedere alla convalida e si instaura un giudizio ordinario volto ad accertare se è fondata la domanda di rilascio, contenuta nell'istanza di intimazione.