(massima n. 1)
L'atto di riassunzione della causa innanzi al tribunale, nullo perché notificato a un procuratore diverso da quello che aveva rappresentato la controparte nella fase pretorile del giudizio di convalida di sfratto in violazione delle norme di cui agli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c., non č idoneo a convertirsi in autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado quando risulti notificato in base alla procura rilasciata per l'atto iniziale del procedimento per convalida di sfratto, atteso che il procuratore č privo dello jus postulandi per il nuovo giudizio, senza che la conseguente inesistenza giuridica di tale atto, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale, possa ritenersi superata da notifica per il conferimento della procura per il giudizio di appello.