(massima n. 1)
In tema di locazione, deve ritenersi che, con l'opposizione dell'intimato, il procedimento speciale per convalida di licenza o di sfratto si trasformi in un ordinario processo di cognizione (il tutto, pur sempre in seno ad un unico procedimento), introdotto con l'azione di condanna nella forma speciale della citazione, e destinato a svolgersi nella diversa fase della cognizione piena, con la conseguenza che le memorie integrative delle parti, pur risultando affatto inidonee a contenere domande nuove (la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanabile neppure in virtù dell'accettazione del contraddittorio sul punto, salvo il limite della formazione del giudicato), sono pur sempre idonee ad introdurre tutte le consentite modificazioni del petitum (vertendosi in tema di domande autodeterminate ), mercé l'allegazione di fatti secondari costitutivi del diritto o, comunque, la prospettazione di una diversa strategia difensiva. In tale contesto, in cui è parimenti consentito anche la rinuncia a far valere eccezioni o difese prospettate nella fase della convalida, non sussiste, peraltro, alcuna preclusione per l'operatività delle difese avanzate nel procedimento speciale di convalida nel caso in cui esse non vengano espressamente riproposte nel procedimento ordinario di cognizione, a meno che la parte interessata non vi abbia inequivocabilmente rinunciato.