(massima n. 1)
L'opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione determina la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio ordinario di cognizione, volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, dovendo derivarne la decisione sul mantenimento o sulla risoluzione del contratto sottostante all'intimazione, senza che ciò comporti la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Conseguentemente, la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia rigettato la domanda dichiarando che la locazione principale era cessata prima dell'intimazione della licenza e che questa circostanza si ripercuoteva sul contratto di sublocazione, non viola il combinato disposto degli artt. 342 e 163, comma 2, n. 4, c.p.c.