(massima n. 1)
In tema di intimazione di sfratto per morositā, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilitā e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non č affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilitā maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.