Cass. civ. n. 33456/2019
L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2018).
Cass. civ. n. 23062/2018
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c. p. c. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 20/09/2017).
Cass. civ. n. 20304/2015
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 25232/2014
È ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l'art. 46 cod. proc. civ. preclude l'applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizione (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) relative al solo regolamento su istanza di parte.
Cass. civ. n. 16700/2014
Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell'art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione.
Cass. civ. n. 20324/2013
È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso la sentenza del giudice di pace che, ritenuta la propria incompetenza, determinata dall'accertata continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a lui instaurato ed un processo pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito, pronunci la necessaria e conseguente nullità del suddetto decreto, integrando una siffatta declaratoria una decisione sulla competenza e non sul merito, ed applicandosi, quindi, l'art. 46 c.p.c., il quale preclude la proposizione del menzionato regolamento per le statuizioni sulla competenza rese dal giudice.
Cass. civ. n. 22959/2010
La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, c.p.c.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, c.p.c., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
Cass. civ. n. 4208/2007
Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 c.p.c., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorché il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'art. 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive.
Cass. civ. n. 7249/2006
Il provvedimento di natura decisoria — sia emesso con ordinanza o con sentenza — con cui il giudice di primo grado pronunci esclusivamente sulla competenza, non è suscettibile di impugnazione differita, e, qualora sia emesso dal giudice di pace (alle cui pronunce non si applicano per effetto dell'articolo 46 c.p.c. le disposizioni in materia di regolamento di competenza), lo stesso può essere impugnato, esclusa in ogni caso la possibilità di un differimento alla pronuncia definitiva sul merito, con il ricorso ordinario per cassazione, nei termini per lo stesso previsti, con decorrenza del termine breve anzichè dalla data di notificazione del provvedimento, da quello della sua comunicazione, qualora il provvedimento sulla competenza si stato adottato dal giudice con ordinanza fuori udienza. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del noleggio di un impianto audio, il giudice di pace aveva con ordinanza dichiarato la propria competenza per territorio, quindi rigettato l'opposizione con sentenza pronunciata secondo equità, depositata il 6-11-2001; in applicazione del citato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sull'incompetenza per territorio del giudice di pace, per non essere stata la relativa decisione, adottata con ordinanza/sentenza del 18 marzo 1999, tempestivamente impugnata, ed ha poi confermato la sentenza del merito).
Cass. civ. n. 4215/2003
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto anche dal giudice di pace, in quanto l'art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti al giudice di pace solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 (regolamento necessario di comeptenza) e 43 (regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice.
Cass. civ. n. 803/1999
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua dell'art. 46 c.p.c. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 374 del 1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma e 113, secondo comma, c.p.c., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione.
Cass. civ. n. 12063/1998
L'art. 46 c.p.c. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della L. 121 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. La vigenza dell'art. 46 con riferimento alle sentenze del giudice di pace investe unitariamente la questione dell'ammissibilità sia con riferimento alle sentenze sulla competenza che ai provvedimenti ex art. 295 c.p.c. Consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso in ricorso ordinario per cassazione, per l'impossibilità di far rientrare il vizio denunziato fra quelli proponibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., avendo il provvedimento di sospensione natura ordinatoria e non potendosi, a tale fine, equiparare ad una declaratoria di incompetenza, ancorché temporanea.
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La previsione dell'art. 46 c.p.c. che esclude regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudice di pace è frutto di scelta politica riservata al legislatore che non appare irrazionale ovvero contrastante con gli artt. 3 e 24 della Cost. Infatti, se è vero che la modifica dell'art. 42 nasce dall'esigenza di salvaguardare il diritto d'azione, non da ciò solo può desumersi l'incostituzionalità delle disposizioni che, in relazione a particolari controversie, tale diritto non salvaguardano con gli stessi mezzi, tenendo presente sia che il diritto di difesa non è assicurato allo stesso modo in tutte le controversie, sia che la non impugnabilità immediata del provvedimento di sospensione con il regolamento di competenza non esclude - atteso il carattere ordinatorio del provvedimento stesso - che la parte possa farne valere l'illegittimità con la sentenza che definisce il giudizio.