(massima n. 1)
L'art. 46 c.p.c. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della L. 121 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. La vigenza dell'art. 46 con riferimento alle sentenze del giudice di pace investe unitariamente la questione dell'ammissibilità sia con riferimento alle sentenze sulla competenza che ai provvedimenti ex art. 295 c.p.c. Consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso in ricorso ordinario per cassazione, per l'impossibilità di far rientrare il vizio denunziato fra quelli proponibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., avendo il provvedimento di sospensione natura ordinatoria e non potendosi, a tale fine, equiparare ad una declaratoria di incompetenza, ancorché temporanea.