(massima n. 1)
Il provvedimento di natura decisoria — sia emesso con ordinanza o con sentenza — con cui il giudice di primo grado pronunci esclusivamente sulla competenza, non è suscettibile di impugnazione differita, e, qualora sia emesso dal giudice di pace (alle cui pronunce non si applicano per effetto dell'articolo 46 c.p.c. le disposizioni in materia di regolamento di competenza), lo stesso può essere impugnato, esclusa in ogni caso la possibilità di un differimento alla pronuncia definitiva sul merito, con il ricorso ordinario per cassazione, nei termini per lo stesso previsti, con decorrenza del termine breve anzichè dalla data di notificazione del provvedimento, da quello della sua comunicazione, qualora il provvedimento sulla competenza si stato adottato dal giudice con ordinanza fuori udienza. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del noleggio di un impianto audio, il giudice di pace aveva con ordinanza dichiarato la propria competenza per territorio, quindi rigettato l'opposizione con sentenza pronunciata secondo equità, depositata il 6-11-2001; in applicazione del citato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sull'incompetenza per territorio del giudice di pace, per non essere stata la relativa decisione, adottata con ordinanza/sentenza del 18 marzo 1999, tempestivamente impugnata, ed ha poi confermato la sentenza del merito).