(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace č impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l'inapplicabilitą nei giudizi davanti al giudice di pace dell'art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilitą del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilitą del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione.