(massima n. 1)
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua dell'art. 46 c.p.c. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 374 del 1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma e 113, secondo comma, c.p.c., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione.