Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione (1), deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155] (2).
Note
(1)
La cauzione consiste in una garanzia avente avente ad oggetto una somma di denaro o titoli pubblici imposta dal giudice ad una delle parti nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
(2)
Le ipotesi in cui il giudice può imporre la cauzione sono sono tassativamente previste dalla legge (ad es. nell'eccezione di compensazione ex art. 35, nell'esecuzione forzata ex art. 492, nella vendita con incanto ex art. 580 etc.), mentre è rimesso alla discrezione del giudice la fissazione del termine (è discusso se perentorio o ordinatorio) per prestarla, della relativa modalità e dell'oggetto, che può consistere anche in beni diversi dal danaro. In particolare, può consistere anche solo in garanzie reali o personali.