(massima n. 1)
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attività, l'amministrazione convenuta non può far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli può trattenere, ai sensi dell'art. 171 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.