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Articolo 196 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Competenze delle regioni

Dispositivo dell'art. 196 Codice dell'ambiente

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

  1. a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
  2. b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
  3. c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
  4. d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
  5. e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
  6. f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
  7. g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
  8. h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
  9. i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
  10. l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
  11. m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
  12. n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
  13. o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
  14. p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Massime relative all'art. 196 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 7528/2015

L'art. 196 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che spetti alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.

Cons. Stato n. 1556/2015

In materia di smaltimento dei rifiuti lo Stato è titolare di una competenza statale esclusiva, riconducibile all'ipotesi della dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., essendo conseguentemente inibito al legislatore regionale introdurre deroghe o limiti di varia natura e portata. Non è dunque consentito al legislatore regionale derogare alla ripartizione di competenze stabilita a livello nazionale fra le Regioni, che hanno il potere di autorizzare i nuovi impianti, e le Province, che hanno il potere di pianificare le zone idonee e non idonee agli impianti sulla base dei criteri stabiliti nel piano di gestione dei rifiuti della Regione (cfr. artt. 196, 197, 208 TUA), senza che le seconde possano esprimere un potere di veto con effetto ostativo assoluto al rilascio del titolo autorizzativo.

Corte cost. n. 285/2013

L'articolo unico della L.R. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, è in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e 196, comma 1, lett. n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 il quale, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, prevede un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). La disciplina della gestione dei rifiuti, rientrante nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale, è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che riserva allo Stato numerose competenze quali il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195), e prevede, col successivo art. 196, una serie di poteri di competenza delle Regioni, tra i quali la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La disposizione censurata - imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale - non contiene un criterio né di localizzazione, né di idoneità degli impianti, ma prevede un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti, con ciò eccedendo la competenza regionale in materia. - Sulla disciplina della gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v., ex multis, le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009 e 10/2009. - Sulla competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 54/2012 e 61/2009. - Sulle limitazioni alla localizzazione di impianti, si vedano le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 278/2010 e 62/2005.

Cons. Stato n. 3818/2012

Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti hanno natura industriale e devono essere collocati preferibilmente, in coerenza con il disegno urbanistico delineato dallo strumento di governo del territorio, nella zona da quest'ultimo individuata per le attività industriali. La circostanza che tale collocazione costituisca solo una indicazione di massima ovvero un criterio preferenziale è confermata dalla espressa previsione (art. 196 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) che essa deve essere comunque compatibile con le peculiari caratteristiche dell'area: il legislatore ha inteso cioè fissare una indicazione preferenziale, astratta, salvo poi a demandare in concreto la verifica e la valutazione della sua compatibilità (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 1 marzo 2011, n. 597). Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 196 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) esclude che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti debba avvenire necessariamente ed esclusivamente in aree industriale, così esprimendo una previsione tendenziale e di massima, un criterio direttivo di preferenza cui devono attenersi in linea di principio le Regioni, coerentemente con la peculiare forma verbale usata dal legislatore, secondo cui le Regioni "privilegiano" la realizzazione dei predetti impianti in tali zone (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 1 marzo 2011, n. 597).

Cass. pen. n. 3634/2010

Risponde del reato di illecita gestione dei rifiuti, ove ometta il controllo delle operazioni di smaltimento, il funzionario dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente notiziato dell'esistenza di rifiuti interrati, perché così assume, nella veste di coadiuvante per legge le Regioni e le Province nelle funzioni di controllo sulle attività di gestione, intermediazione e commercio degli stessi, una posizione di garanzia. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 23 aprile 2010).

Corte cost. n. 249/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 118 Cost., in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, violando il principio di sussidiarietà nonché il principio di differenziazione. L'asserita illegittima compressione delle potestà regionali - in tema di definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti - non risulta specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali.

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