(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), c.p.p. dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.