(massima n. 1)
Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti hanno natura industriale e devono essere collocati preferibilmente, in coerenza con il disegno urbanistico delineato dallo strumento di governo del territorio, nella zona da quest'ultimo individuata per le attivitā industriali. La circostanza che tale collocazione costituisca solo una indicazione di massima ovvero un criterio preferenziale č confermata dalla espressa previsione (art. 196 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) che essa deve essere comunque compatibile con le peculiari caratteristiche dell'area: il legislatore ha inteso cioč fissare una indicazione preferenziale, astratta, salvo poi a demandare in concreto la verifica e la valutazione della sua compatibilitā (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 1 marzo 2011, n. 597). Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 196 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) esclude che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti debba avvenire necessariamente ed esclusivamente in aree industriale, cosė esprimendo una previsione tendenziale e di massima, un criterio direttivo di preferenza cui devono attenersi in linea di principio le Regioni, coerentemente con la peculiare forma verbale usata dal legislatore, secondo cui le Regioni "privilegiano" la realizzazione dei predetti impianti in tali zone (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 1 marzo 2011, n. 597).