(massima n. 2)
L'articolo unico della L.R. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, è in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e 196, comma 1, lett. n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 il quale, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, prevede un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). La disciplina della gestione dei rifiuti, rientrante nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale, è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che riserva allo Stato numerose competenze quali il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195), e prevede, col successivo art. 196, una serie di poteri di competenza delle Regioni, tra i quali la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La disposizione censurata - imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale - non contiene un criterio né di localizzazione, né di idoneità degli impianti, ma prevede un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti, con ciò eccedendo la competenza regionale in materia. - Sulla disciplina della gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v., ex multis, le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009 e 10/2009. - Sulla competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 54/2012 e 61/2009. - Sulle limitazioni alla localizzazione di impianti, si vedano le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 278/2010 e 62/2005.