(massima n. 1)
In materia di smaltimento dei rifiuti lo Stato č titolare di una competenza statale esclusiva, riconducibile all'ipotesi della dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., essendo conseguentemente inibito al legislatore regionale introdurre deroghe o limiti di varia natura e portata. Non č dunque consentito al legislatore regionale derogare alla ripartizione di competenze stabilita a livello nazionale fra le Regioni, che hanno il potere di autorizzare i nuovi impianti, e le Province, che hanno il potere di pianificare le zone idonee e non idonee agli impianti sulla base dei criteri stabiliti nel piano di gestione dei rifiuti della Regione (cfr. artt. 196, 197, 208 TUA), senza che le seconde possano esprimere un potere di veto con effetto ostativo assoluto al rilascio del titolo autorizzativo.