(massima n. 1)
L'art. 196 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che spetti alla Regione la regolamentazione dell'attivitą di gestione dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestą regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestą di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.