(massima n. 2)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., concernenti la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto i parametri evocati non riguardano il riparto delle competenze, e comunque non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La disposizione, in senso satisfattivo delle pretese avanzate, è stata sostituita dall'art. 2, comma 18, del D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali. Inoltre, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 5 a 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 117 Cost., perii carattere estremamente dettagliato delle procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti. La censura appare prima facie generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia "rifiuti", si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio. Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del D.Lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.