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Articolo 7 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Competenze in materia di VAS e di AIA

Dispositivo dell'art. 7 Codice dell'ambiente

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. [Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.] (1)

4. [Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.](1)

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

  1. a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
  2. b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
  3. c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
  4. d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
  5. e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

Massime relative all'art. 7 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2698/2019

In materia di tutela ambientale i piani ed i programmi della pianificazione territoriale sono sottoposti, ex art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Valutazione Ambientale Strategica laddove possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Cass. pen. n. 21146/2013

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini del giudizio in ordine alla responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), emanato in attuazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la verifica di ammissibilità dei rifiuti può essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice. (Rigetta, App. Trento, 20 aprile 2012).

Corte cost. n. 225/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, per ritenuta violazione degli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118 Cost. e dell'art. 3 della Direttiva n. 2001/42/CE. È infatti legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali; ne discende che deve escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della Direttiva n. 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa Direttiva n. 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening.

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