Cass. civ. n. 2689/2019
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione prevista dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è sufficiente che l'istanza di prelievo sia stata presentata, così segnalandosi l'urgenza del ricorso. Ne consegue che non è di ostacolo alla ritualità della richiesta di prelievo la circostanza che l'istanza sollecitatoria menzioni, anziché l'art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, il non più vigente art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, poiché occorre guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato formale dell'articolo di legge in essa menzionato, trattandosi della medesima istanza prevista da due fonti diacroniche.
Cass. civ. n. 30930/2018
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, da presentare ai fini della proponibilità della domanda, non è tipizzata, diversamente da quella di fissazione dell'udienza, quanto alla forma, ma ne è esclusivamente indicata la funzione, consistente nel segnalare l'urgenza della definizione del procedimento pendente. Ne consegue che il giudice non deve limitarsi a recepire la formale denominazione dell'istanza, bensì ha l'onere di verificarne in concreto, attraverso l'esame diretto, l'effettiva destinazione a sollecitare la decisione della causa.
Cass. civ. n. 14234/2018
La "prima udienza" entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., che dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio volto ad assicurare gli effetti della decisione di merito.
Cass. civ. n. 31009/2017
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l'istanza "urgente" di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è da assimilare ad una istanza di prelievo ed è sufficiente ad impedirne la perenzione in quanto la specifica menzione dell'urgenza evidenzia che l'istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità, il che coincide con la funzione tipica dell'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, dall'art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907 e, poi, dall'art. 71, comma 2, c.p.a.
Cons. Stato n. 880/2017
Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea d'obbligo da parte del ricorrente, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); per il giudizio di merito, il deposito della copia cartacea d'obbligo è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso dei termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.). (Rinvia a nuovo ruolo). Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea degli atti depositati in forma digitale, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 ottobre 2016, n. 197, è condizione per la fissazione dell'udienza camerale e, comunque, di trattazione dell'istanza cautelare; nel giudizio di merito è prerequisito affinché venga fissata l'udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a., o comunque affinché il ricorso possa essere trattato in udienza. (Rinvia a nuovo ruolo).
Cass. civ. n. 5304/2017
È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice oltre il termine stabilito alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e cioè successivamente alla "prima udienza fissata per la trattazione del merito", che costituisce la barriera temporale stabilita dal legislatore al fine di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, in ordine alla quale non può assumere nemmeno rilievo un'eventuale richiesta degli appellanti, non potendo essa influire, ampliandone i limiti, sull'esercizio di un potere officioso. Ai fini della relativa ammissibilità, il conflitto non deve essere pertanto sollevato successivamente alla soglia costituita dal "primo contatto" tra il giudice e le parti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. si ha al momento della "prima udienza", tale riferimento dovendo essere inteso nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione, che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.
Cass. civ. n. 25515/2016
In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio, "alla prima udienza", il conflitto di giurisdizione, deve essere interpretato nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.
Cons. Stato n. 4609/2016
A norma dell'art. 71 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo; ne deriva, in via ordinaria, che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel richiamato termine determina la perenzione del ricorso. Tale effetto estintivo del giudizio, peraltro, può verificarsi solo nei casi in cui la presentazione della domanda di fissazione di udienza sia obbligatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 420/2012).
Cons. Stato n. 5465/2015
È inammissibile l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, in quanto tale istituto è previsto unicamente per gli affari da trattare in udienza pubblica (art. 71 c.p.a.).
Cons. Stato n. 6298/2011
La fissazione dell'udienza di merito con sollecitudine ai sensi dell'art. 71 C.P.A. non esclude l'applicabilità dell'art. 46 C.P.A. anche nell'ipotesi in cui la parte abbia depositato la memoria di costituzione oltre il termine previsto dall'art. 73 C.P.A. La facoltà concessa alle parti dall'art. 46, I c., del C.P.A., di costituirsi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso deve infatti (incidendo direttamente sul diritto di prima difesa) ritenersi prevalente rispetto alle ragioni (garanzia della pienezza del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del giudizio) sottese alla fissazione del termine di trenta giorni liberi prima della udienza stabilito dall'art. 73, I c., del C.P.A. per la produzione di memorie, a nulla valendo la celerità di fissazione della udienza di merito, perché essa non può mai incidere su detto diritto di difesa.
Cons. Stato n. 1501/2011
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ove a cura dell'ufficio di segreteria la fissazione dell'udienza non sia stata comunicata al ricorrente e alle parti costituite, ai sensi dell'art. 71, comma 5, dello stesso c.p.a., almeno sessanta giorni prima della data fissata.
Cons. Stato n. 4576/2010
Il nuovo testo dell'art. 35, comma ultimo, L. n. 1034 del 1971 - come modificato dall'art. 11, L. n. 205 del 2000 - prevede che "in ogni caso di rinvio" del giudizio al primo giudice questo prosegue innanzi al Tar "con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio". Pertanto, un atto di riassunzione del processo, che implica nuova notifica del ricorso, si rende necessario quando c'è una modifica soggettiva delle parti o dei difensori (a seguito di interruzione del processo) o del giudice (a seguito di difetto di giurisdizione pronunciato dalla Cassazione e conseguente "translatio iudicii"), mentre è superfluo se il processo prosegue tra le parti originarie davanti al medesimo giudice amministrativo.
Cons. Stato n. 3165/2010
Nel processo amministrativo la fase cautelare è autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non è idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano consumare la domanda di fissazione d'udienza presentata per la discussione della causa nel merito; d'altra parte, fin quando l'istanza di fissazione di udienza non abbia consumato i suoi effetti, non comporta perenzione del ricorso la mancata effettuazione di atti, ancorché protrattasi per oltre due anni.