(massima n. 2)
Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea d'obbligo da parte del ricorrente, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); per il giudizio di merito, il deposito della copia cartacea d'obbligo è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso dei termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.). (Rinvia a nuovo ruolo). Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea degli atti depositati in forma digitale, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 ottobre 2016, n. 197, è condizione per la fissazione dell'udienza camerale e, comunque, di trattazione dell'istanza cautelare; nel giudizio di merito è prerequisito affinché venga fissata l'udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a., o comunque affinché il ricorso possa essere trattato in udienza. (Rinvia a nuovo ruolo).